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Orcia, un vino e un territorio

La denominazione Orcia DOC nasce il 14 febbraio 2000, grazie alla tenacia di alcuni produttori fondatori del Consorzio del Vino Orcia, con lo scopo di tutelare e promuovere l’immagine del vino e del suo territorio.
Protagonista indiscusso dei Vini Orcia è il Sangiovese. Questo nobile vitigno è il fil rouge che lega la nostra enologia. Il Consorzio svolge anche un’intensa attività culturale che culmina ogni anno, ad aprile con l’Orcia Wine Festival, evento sul vino e sul territorio nel quale viene prodotto.
La zona di produzione dell’Orcia Doc si trova tra quella del Brunello di Montalcino e del Nobile di Montepulciano, uno dei territori più importanti per la produzione dei grandi vini.
Dodici sono i comuni compresi nella denominazione: Buonconvento, Castiglione d’Orcia, Pienza, Radicofani, San Quirico d’Orcia e Trequanda. Inoltre, parte dei comuni di Abbadia San Salvatore, Chianciano Terme, Montalcino, San Casciano dei Bagni, Sarteano e Torrita di Siena.

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I VINI

ORCIA
Sangiovese (minimo 60%) più altri vitigni autorizzati dalla Regione Toscana ma non aromatici.
Entra nel mercato il 1° marzo dell’anno successivo alla vendemmia.

ORCIA RISERVA
Il vino a denominazione di origine controllata Orcia, sottoposto
ad invecchiamento per un periodo non inferiore a 24 mesi, di cui almeno 12 in botti
di legno, ha diritto alla menzione “riserva”.

ORCIA SANGIOVESE
Sangiovese: minimo 90%. Possono concorrere alla produzione di questo vino, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, le uve provenienti dalle varietà Canaiolo nero, Colorino, Ciliegiolo, Foglia tonda, Pugnitello e Malvasia nera.

ORCIA SANGIOVESE RISERVA
Il vino a denominazione di origine controllata Orcia Sangiovese, sottoposto ad invecchiamento per un periodo non inferiore a 30 mesi, di cui almeno 24 in botti di legno, ha diritto alla men­zione riserva.

ORCIA ROSATO
Sangiovese (minimo 60%) più altri vitigni autorizzati dalla Regione Toscana ma non aromatici.

ORCIA BIANCO
Trebbiano toscano (minimo 50%) più altri vitigni autorizzati dalla Regione Toscana ma non aro­matici. Entra sul mercato il 1° marzo dell’anno successivo alla vendemmia.

ORCIA VIN SANTO
Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga (da soli o congiuntamente minimo 50%) più altri vitigni autorizzati dalla Regione Toscana ma non aro­matici. L’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale; l’appassimento deve avvenire in locali idonei (è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata) e l’uva deve raggiungere, prima dell’ammostatura, un contenuto zuccherino non inferiore al 26%. La vinificazione e l’invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno, i tradizionali caratelli,  di capacità non superiore a 300 litri per un periodo minimo di 18 mesi a decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno di raccolta.  Dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio può essere contenuto in altri recipienti. L’immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.